Lo svuotamento delle norme sull’accesso aperto

Nella seduta di ieri, la 7. Commissione del Senato ha esaminato in sede referente il testo del DL Cultura (di cui si era discusso a più riprese nelle scorse settimane su questo blog) e ha approvato un emendamento che di fatto svuota la norma sull’accesso aperto delle ricerche finanziate con risorse pubbliche. Il comma 2 dell’art. 4 è stato così modificato: 

        «2. I soggetti pubblici preposti all’erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell’accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L’accesso aperto si realizza:

            a) tramite la pubblicazione da parte dell’editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l’articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

            b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

        2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di autonoma protezione».

La limitazione ai soli periodici e l’allungamento del periodo di embargo da 6 a 18 mesi per l’area scientifico-tecnologica e a 24 mesi per le scienze umane e sociali riducono di molto la portata del provvedimento. Come molti temevano, le lobby editoriali hanno finito col prevalere.

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